Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In data 3 ottobre 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibili nella sezione FAQ del proprio sito istituzionale una serie di chiarimenti aventi l’obiettivo di agevolare la corretta applicazione, da parte dei destinatari, delle novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. 90/2017, che è entrato in vigore il 04/10/2017.
Un primo gruppo di chiarimenti riguarda le modalità di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.
Per quanto concerne l’adeguata verifica semplificata, il MEF precisa che le misure semplificate previste dall’articolo 23, comma 1, D.Lgs. 231/2007 non sono predeterminabili a priori, né univocamente valevoli per tutti i destinatari degli obblighi. In omaggio al principio di approccio basato sul rischio, spetta quindi ai soggetti obbligati tanto la valutazione in concreto del rischio quanto la modulazione dell’estensione delle verifiche, della valutazione e dei controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell’attività.
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