Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Le operazioni di cessione relative ad azioni o partecipazioni in una società non rientrano nella sfera di applicazione dell’Iva, salvo che sia accertato che sono state effettuate nell’ambito di un’attività commerciale di acquisizione di titoli per realizzare un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società di cui si è realizzata l’acquisizione di partecipazioni o che costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario, dell’attività imponibile.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5156, depositata ieri 25 febbraio, la quale richiama l’orientamento euro-unitario formatosi in materia (cfr., CGUE, sent. 29 ottobre 2009, SKF, causa C-29/08).
La vicenda trae origine dalla notifica alla società Alfa S.p.A. di un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004, con cui veniva accertata un’indebita detrazione dell’Iva, dal momento che detto sodalizio aveva detratto l’intero ammontare dell’IVA sugli acquisti senza calcolare il pro rata per la cessione della partecipazione nella società Beta S.p.A., dalla stessa fatturata in esenzione.
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