Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 2/2021”
La vexata quaestio concernente l’individuazione delle aliquote e franchigie previste dall’articolo 2, comma 49, D.L. 262/2006, di cui i contribuenti possono beneficiare nella liquidazione dell’imposta sulle donazioni dovuta sulle attribuzioni compensative gravanti in capo all’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie, ha registrato recenti e interessanti sviluppi a favore dei contribuenti.
L’Agenzia delle entrate si era limitata ad affermare che il beneficio dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni ex articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore degli altri partecipanti al contratto, con la conseguenza che tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta sulle donazioni.
La dottrina ha espresso 2 orientamenti interpretativi, riassumibili in estrema sintesi nella posizione, da un lato, di coloro che ritengono che le compensazioni configurino una donazione operata dal beneficiario del trasferimento a vantaggio dei legittimari non assegnatari e, dall’altro, di quanti sostengono che dette compensazioni, seppur materialmente realizzate attraverso un trasferimento di beni da parte del beneficiario dell’azienda o delle partecipazioni societarie, configurino, in realtà, una donazione realizzata indirettamente dall’imprenditore disponente.
In ambito giurisprudenziale, invece, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 29506/2020 (in senso conforme, Cassazione, sentenza n. 29500/2020), nella quale i giudici di vertice, pur replicando in larga parte la ratio decidendi sottesa alla precedente sentenza n. 32823/2018, sono giunti a conclusioni diametralmente opposte in merito al rapporto cui fare riferimento per individuare le aliquote e franchigie applicabili alle compensazioni operate dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie.
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