Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La Legge n. 208/2015 ha previsto una speciale forma di riammissione per i contribuenti decaduti da determinate tipologie di dilazione. A tal fine, entro il 31 maggio 2016 deve iniziare la ripresa dei pagamenti per i soli contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15 ottobre 2015. Con circolare n. 13 del 22 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito agli aspetti applicativi dell’istituto.
Innanzitutto, l’AE chiarisce che, stante il tenore letterale della norma, la riammissione concerne solo le dilazioni di istituti disciplinati dal D.Lgs. 218/97, ovvero accertamento con adesione, acquiescenza, adesione ai verbali di constatazione e adesione agli inviti al contraddittorio. Non rientrano, invece, le dilazioni derivanti da conciliazione giudiziale, mediazione ed avvisi bonari. Per quanto concerne le imposte che possono fruire della riammissione, l’AE chiarisce che vi rientrano imposte sui redditi, addizionali e IRAP. Resta fuori invece l’IVA.
La riammissione non postula alcuna domanda, ma si perfeziona con un comportamento concludente che si concretizza nel pagamento dell’ultima rata, ovvero di quella che ha dato origine alla decadenza. Quindi, entro il prossimo 31 maggio, occorre provvedere al pagamento di tale rata e, successivamente, trasmettere all’AE la relativa quietanza, cui seguirà la comunicazione del piano di ammortamento rielaborato.
Preme rilevare che la scadenza delle rate successive dipende dal giorno in cui si è provveduto al pagamento di quella che ha dato origine alla decadenza e che, per effetto della riammissione, viene meno la sanzione del 60%, che è stata irrogata unitamente alla cartella a seguito della decadenza dalla rateazione. Quest’ultimo importo sarà dunque detratto dalle rate ancora dovute.
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