di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato sulla rivista “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 34/2021”
Con la Legge di Bilancio 2017 è stata introdotta la disciplina fiscale dei piani individuali di risparmio. Essa prevede, nel caso di investimenti operati tramite i piani individuali di risparmio a lungo termine e aventi determinate caratteristiche, un regime di non imponibilità delle imposte sui redditi dei proventi di natura finanziaria, redditi di capitale e redditi diversi, nonché un regime di non imponibilità ai fini dell’imposta di successione. Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto dei limiti all’operatività degli investimenti e il D.L. 124/2019 ha previsto nuovi criteri per l’ammissibilità dei Pir costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, oltre a regole specifiche per le casse di previdenza e per i fondi pensione. Al fine di potenziare le capacità dei Pir di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese, l’articolo 136, D.L. 34/2020 ha introdotto i c.d. “Pir alternativi”, cioè dei piani finalizzati a incentivare gli investimenti sia in capitale di rischio sia in capitale di debito.
Il c.d. Decreto Agosto è intervenuto prevedendo che gli investitori (a eccezione delle casse di previdenza e dei fondi pensione) possano destinare ai Pir alternativi somme o valori per un importo non superiore a 300.000 euro all’anno, raddoppiando quindi la soglia annuale, e a 1.500.000 euro complessivi.
Infine, la Legge di Bilancio 2021, in relazione ai Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, ha previsto l’introduzione di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021 detenuti per almeno 5 anni.
Ai Pir alternativi si applica la disciplina generale prevista per i Pir, ossia, nello specifico, l’articolo 1, commi dal 100 al 114, L. 232/2016.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni, contattaci!