Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In caso di accertamento fondato non solo sugli di studi di settore, ma anche su altri e prevalenti indici rivelatori dell’esistenza di un’operatività economica non dichiarata, è legittima, anche in assenza di contraddittorio con il contribuente, la rideterminazione dei ricavi congrui ma appiattiti sugli studi di settore, applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico media aziendale rilevata all’esito della verifica fiscale.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6474, depositata ieri 9 marzo, la quale consolida quel filone giurisprudenziale secondo cui il fatto che l’accertamento sia basato sullo studio di settore non esclude che esso possa trovare anche altre giustificazioni come, ad esempio, riscontrate irregolarità contabili o la ritenuta antieconomicità della gestione aziendale (cfr., Cass. Ord. 5.12.2019, n. 31814).
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento analitico-induttivo, basato anche sugli studi di settore, ad un imprenditore esercente l’attività di bar con annessa rivendita di giornali, generi di monopolio e ricevitoria, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione da questi presentata ai fini Irpef, Irap e Iva in relazione al periodo di imposta 2006.
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