Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Per effetto di quanto previsto dall’art. 6 del decreto fiscale (D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016), il contribuente può fruire di una rottamazione di ruoli e cartelle di pagamento affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, qualora presenti apposita istanza entro il 23 gennaio 2017 e paghi nei termini le somme dovute.

Per comprendere concretamente i benefici derivanti dalla c.d. rottamazione di ruoli e cartelle di pagamento, si riporta di seguito un caso ipotetico:

Importi dovuti originariamente
Irpef                          29.318,00
Addizionali Irpef           1.758,00
Sanzioni                     37.323,70
Interessi per ritardata   1.244,12
iscrizione a ruolo
Notifica atti                         8,75
Interessi di mora          2.679,75
Aggio                           2.800,00
Totale da versare     75.131,62

Importi dovuti a seguito di rottamazione
Irpef                           29.318,00
Addizionali Irpef            1.758,00
Sanzioni                         #####
Interessi per ritardata   1.244,12
iscrizione a ruolo
Notifica atti                          8,75
Interessi di mora             #####
Aggio                            2.585,60
Totale da versare      34.905,72

Si ricorda, infine, che la possibilità di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.

In tal caso, la rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché dell’aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle.

Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all’esito del ricalcolo, sarà comunque tenuto a presentare l’istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.

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