Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge fiscale (D.L. n. 193/2016) è stata introdotta la nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali, la quale consente di ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
La sanatoria non pone particolari limitazioni: potranno essere rottamati tutti i ruoli riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del codice della strada, purché affidati all’Agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.
La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme e potrà avvenire in un massimo di quattro rate, di cui le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018.
La possibilità di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate. La rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché dell’aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle. Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all’esito del ricalcolo, sarà comunque tenuto a presentare l’istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall’adesione. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. Gli eventuali versamenti parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto senza possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.