Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il trust autodichiarato in cui siano conferiti immobili e partecipazioni sconta, in sede di costituzione, le sole imposte ipotecaria e catastale fisse, atteso che esso non determina alcun trasferimento. Le imposte sul trasferimento saranno dovute solo quando quest’ultimo sarà effettivamente realizzato, ovvero quando i beni saranno trasferiti dal trustee ai beneficiari designati. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 26 ottobre 2016, n. 21614, contrariamente a quanto dalla stessa sancito in alcune ordinanze del 2015 e del 2016.
Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte, dopo aver inquadrato il trust autodichiarato tra le liberalità indirette, afferma che, per mezzo di tale istituto, il disponente intende beneficiare i soggetti prescelti in modo indiretto, ovvero servendosi del trustee, che ha il compito di eseguire il programma del trust definito dal disponente. Pertanto, il trust autodichiarato ha effetti meramente segregativi, atteso che il trustee non ne diventa proprietario ma solo amministratore e che i beni in trust non potranno che essere attribuiti ai beneficiari scelti dal disponente.
Secondo i Supremi Giudici, questa ricostruzione consente di rifiutare l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, che riteneva esistente un “trasferimento” nel trust autodichiarato e di superare anche quanto sancito nelle precedenti ordinanze della Cassazione, che, basandosi su elementi esclusivamente letterali, affermano che l’imposta sui vincoli di destinazione di cui all’art. 2, comma 47 del D.L. 262/2006 prescinde dal presupposto impositivo dell’imposta di donazione.
Infatti, osserva la Corte di Cassazione, il D.L. 262/2006, che ha reistituito l’imposta sulle donazioni, vi ha, sì, incluso anche i “vincoli di destinazione”, ma non per escluderli dal presupposto impositivo dell’imposta di donazione, bensì proprio per assoggettarli ad essa. In altri termini, l’intento del legislatore del 2006 non era quello di assoggettare ad imposta di donazione vincoli di destinazione privi di trasferimento, bensì quello di evitare che i trasferimenti di ricchezza realizzati mediante vincoli di destinazione potessero sfuggire all’imposta di donazione a causa della “vecchia” definizione dell’oggetto del tributo.
Alla luce di tale ragionamento, i Giudici di Piazza Cavour concludono che il trust autodichiarato, in assenza di ogni trasferimento di beni o ricchezza, non soddisfa il presupposto impositivo né dell’imposta sulle donazioni, né, ove concerna immobili, delle imposte ipotecaria e catastale. Le imposte sul trasferimento saranno applicate pertanto solo quando l’effettivo trasferimento di beni e l’arricchimento dei beneficiari si realizzerà.
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