Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il giudicato favorevole del coobbligato non può essere esteso agli altri coobbligati nei confronti dei quali si sia formato un giudicato diretto ostativo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9598 dell’11 maggio 2016, che, conformemente al proprio consolidato orientamento, interviene sulla nota questione relativa alla possibilità di estendere il giudicato favorevole.
Nel caso di specie, due di tre soggetti coobbligati solidali d’imposta derivante da un atto di compravendita immobiliare, dopo aver impugnato l’avviso di rettifica dell’imposta di registro con esito negativo, lasciavano decorrere i termini di impugnazione della sentenza di primo grado, che assumeva quindi carattere di definitività, a differenza del terzo soggetto, il quale impugnava la sentenza di rigetto con esito positivo.
Gli altri due contribuenti, che non avevano impugnato la sentenza sfavorevole di primo grado, avevano ritenuto di avvalersi di quella favorevole, ottenuta dal terzo soggetto in sede di appello, non impugnata dalla parte erariale e, quindi, divenuta giudicato, in fase di successiva riscossione degli importi scaturenti dal loro giudicato sfavorevole.
Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte ha affermato tout court che la mancata impugnazione da parte dei due contribuenti della sentenza di primo grado sfavorevole ha determinato nei loro confronti la formazione di un giudicato diretto ostativo all’estensione del giudicato favorevole da loro invocato.
In effetti, si ricorda che, secondo l’opinione dominante, il coobbligato può far valere un giudicato favorevole ad un altro coobbligato:
– se il giudicato favorevole al secondo non sia dipeso da propri specifici motivi e sia relativo all’intero rapporto obbligatorio;
– per opporsi ad atti di riscossione ma non per chiedere somme in restituzione;
– se non abbia subito un proprio giudicato sfavorevole.
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