Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Come evidenziato in un precedente contributo, il D.L. 14 febbraio 2016 n. 18 contiene disposizioni concernenti la riforma del settore bancario cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs), il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. Con particolare riferimento al regime fiscale relativo alle procedure di crisi, si evidenza che rilevanti benefici fiscali sono previsti dagli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto.
Orbene, l’art. 15 del citato decreto legge disciplina gli effetti fiscali della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a favore di un ente-ponte, prevista e disciplinata dall’art. 43, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 180/2015, nell’ambito della nuova procedura di risoluzione delle crisi bancarie.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 15 stabilisce che “la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall’ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all’ente cedente”. Ne consegue che:
– per l’ente sottoposto a risoluzione, la cessione non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini Ires e Irap;
– per l’ente-ponte, invece, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all’ente cedente.
A norma del successivo comma 2, per effetto della cessione, l’ente-ponte subentra nella posizione dell’ente sottoposto a risoluzione in ordine a diritti, attività o passività oggetto di cessione. Il subentro riguarda altresì:
– la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell’ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione;
– le deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell’avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall’ente sottoposto a risoluzione.
Infine, si stabilisce che “le perdite di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell’ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell’ente ponte”. Si ricordi che la disciplina del riporto delle perdite è dettata dall’art. 84 del Tuir, il cui primo periodo stabilisce, in termini generali, che “la perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare”.
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