Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare o non sia direttamente desumibile dall’atto, ma richieda l’accesso ad elementi extra-testuali o anche l’esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l’Amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio dell’avviso di liquidazione integrativo. Al contrario, essa dovrà emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento nei confronti delle parti contraenti in relazione ad un’imposta che ha natura necessariamente complementare.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3456 depositata ieri, la quale richiama precedenti analoghi in materia di riqualificazione dell’atto ex articolo 20 D.P.R. 131/1986 (cfr., Cass. sent. 19.05.2008, n. 12608; Cass. sent. 16.01.2019, n. 881; Cass. sent. 7.06.2019, n. 15450).
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria notificava ad un notaio apposito avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro in relazione ad un contratto di mandato a suo rogito. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia di primo grado favorevole al notaio.
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