Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

I benefici fiscali previsti dalla legge sul “Dopo di noi” si applicano solo se lo stato di disabilità grave risulti certificato alla data di istituzione del trust. In mancanza, se poi ne venga attestata la preesistenza, è possibile chiedere il rimborso della maggiore imposta versata.

I genitori di figli disabili si domandano molto spesso cosa ne sarà dei propri figli quando non ci saranno più, chi fornirà loro il sostegno economico necessario e, soprattutto, chi se ne prenderà cura. Fortunatamente, il legislatore, negli ultimi anni, si è posto questi stessi interrogativi, rispondendo con la cosiddetta legge sul “Dopo di noi” (L. 112/2016), la quale reca una specifica disciplina in materia di assistenza alle persone con disabilità grave e prive del necessario sostegno familiare.

Tale legge, infatti, favorisce l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, prevedendo, tra le altre forme di intervento, specifici benefici fiscali diretti ad agevolare l’istituzione di trust.

Più precisamente, in relazione all’istituzione di trust in favore di persone con disabilità grave, essa prevede delle agevolazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 2, commi 47-53, Dl 262/2006, di imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché di imposta di bollo.

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