Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Qualora sia intervenuta la definizione della lite in virtù dello sgravio della pretesa tributaria disposto dall’amministrazione finanziaria, sussiste in capo a tale ente l’obbligo giuridico di rimborsare le sanzioni, richieste nei termini per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo, anche se versate in via agevolata ex articolo 17 D.Lgs. 472/1997. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3984, depositata ieri 16 febbraio 2021.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta sulle successioni con contestuale irrogazione delle sanzioni ad una associazione. Quest’ultima proponeva ricorso, ritenendo di poter usufruire delle agevolazioni di cui all’articolo 3 D.Lgs. 346/1990, che esenta dall’imposta sulle successioni le associazioni senza scopo di lucro, e chiedeva contestualmente, nei termini per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo, il rimborso delle sanzioni versate in via agevolata ex articolo 17 D.Lgs. 472/1997.
La competente Commissione tributaria provinciale dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento al diritto alle agevolazioni, riconosciuto dall’amministrazione finanziaria che, nelle more del giudizio, aveva provveduto allo sgravio a seguito della modifica di cui all’articolo 8 L. 161/2014, e accoglieva la domanda di rimborso delle sanzioni pagate dall’ente.
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