Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La revocazione è un mezzo di impugnazione di carattere eccezionale, in quanto esperibile dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata per i motivi tassativi previsti nell’articolo 395 c.p.c., in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 64 D.Lgs. 546/1992.
In particolare, le norme succitate distinguono tra:
– revocazione ordinaria, che si fonda su vizi emergenti dalla sentenza stessa o riguardanti elementi conosciuti o conoscibili dalla parte e va proposta entro gli ordinari termini di impugnazione, in caso di errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa (c.d. errore revocatorio) o conflitto teorico tra giudicati;
– revocazione straordinaria, che può essere proposta entro 60 giorni dalla scoperta del vizio revocatorio o anche dopo lo spirare dei termini ordinari di impugnazione, in caso di dolo di una delle parti in danno dell’altra, falsità di documenti, rinvenimento di nuovi documenti e dolo del giudice.
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