di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nella ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’articolo 47 D.Lgs. 546/1992, sono inibiti, dopo tale pronuncia, alla Amministrazione finanziaria la formazione del ruolo e la successiva iscrizione “provvisoria”, rispettivamente ex articoli 12 e 15 D.P.R. 602/1973; pertanto, sussiste l’interesse ad agire della società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche alla impugnazione della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la sospensione giudiziale della efficacia dell’avviso di accertamento, sia per non incorrere nella esclusione dalle gare pubbliche, sia per il pagamento di interessi ex articolo 30 D.P.R. 602/1973, di importo maggiore rispetto a quello di cui all’articolo 20 D.P.R. 602/1973.
È questo il nuovo orientamento inaugurato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40047, depositata ieri 14 dicembre (in senso contrario, ex multis cfr. Cass. Ord. 28/09/2020, n. 20361).
La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una S.p.A. di un avviso di accertamento, nei confronti del quale veniva richiesta ed ottenuta la sospensione dell’esecuzione. Ciononostante, l’Amministrazione finanziaria dichiarava esecutivo il relativo ruolo, consegnandolo all’Agente della riscossione, che poi notificava la successiva cartella di pagamento. Avverso tale ultimo atto, veniva proposto ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva l’impugnazione.
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