di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La trascrizione è una forma di pubblicità prevista dal nostro ordinamento per gli atti indicati all’articolo 2643 cod. civ. e finalizzata a rendere conoscibili, a chiunque, le vicende che riguardano i beni oggetto di trascrizione, in modo da garantire la cd. “sicurezza dei traffici immobiliari”.

Per realizzare tale scopo pubblicitario, l’articolo 2659 cod. civ., per gli atti inter vivos, e l’articolo 2960 cod. civ., per gli atti mortis causa, dopo aver statuito che chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi (o di un acquisto a causa di morte) deve presentare, al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo o con il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, una nota in doppio originale, elencano tutte le informazioni che quest’ultima deve contenere i soggetti che sono parte dell’atto; il titolo; i beni a cui si riferisce il titolo.

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