Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Secondo quanto previsto dall’articolo 77 D.P.R. 602/1973, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, l’Agente della Riscossione può procedere all’iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente o dei coobbligati, per un importo pari al doppio della somma complessiva per la quale si procede.
A tal fine, è però necessario che l’Agente della Riscossione notifichi al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in difetto del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca esattoriale.
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