Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 è entrato in vigore il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), il quale, oltre a mobilitare le risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, adotta alcune misure allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità di lavoratori, famiglie e imprese.
Tra le varie disposizioni di carattere fiscale, si segnala l’articolo 67, che, nella sostanza, “congela” soltanto l’attività degli enti impositori, e non anche quella dei contribuenti.
Più nel dettaglio, la norma citata, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 12 D.Lgs. 159/2015, sospende, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale) «da parte degli uffici degli enti impositori».
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