Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con la circolare n. 14/D del 4 dicembre 2017 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito interessanti chiarimenti in ordine al regime dei depositi fiscali di prodotti energetici di cui all’articolo 23 D.Lgs. 504/1995 (c.d. Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi).
In primo luogo, la citata circolare, al fine di individuare i casi in cui è consentito il regime del deposito fiscale, ha chiarito che:
1) gli stabilimenti di produzione di prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti soltanto al previo rilascio di una specifica licenza da parte dell’Ufficio delle dogane e non alla richiesta di autorizzazione, essendo ad essi applicabile il procedimento semplificato in virtù del quale il riconoscimento quali depositi fiscali discende dell’effettuazione di operazioni di fabbricazione, trasformazione e lavorazione di prodotti sottoposti ad accisa;
2) i depositi commerciali di prodotti energetici sopra soglia possono essere gestiti in regime di deposito fiscale previo rilascio della licenza e di una espressa autorizzazione da parte dell’Ufficio delle dogane. Nel caso di depositi commerciali di GPL di capacità non inferiore a 400 metri cubi e di depositi commerciali di altri prodotti energetici con capacità non inferiore a 10.000 metri cubi, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla sussistenza di effettive necessità operative e di approvvigionamento …
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata