Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È illegittimo l’avviso di accertamento emesso prima dello scadere del termine dilatorio previsto dall’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, a meno che l’Amministrazione finanziaria provi la sussistenza di ragioni di urgenza consistenti in elementi di fatto che esulano dalla propria sfera di controllo e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, fra i quali non può però rientrare l’imminente decadenza dal potere impositivo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 10 aprile 2018, n. 8749.
La controversia risolta dai giudici di Piazza Cavour prende le mosse da un ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento emanato dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta delle risultanze di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, nei locali dell’impresa, i cui risultati venivano esposti in un processo verbale di constatazione regolarmente notificato.
Il ricorrente impugnava il suddetto avviso, deducendo la violazione dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, secondo il quale fra il rilascio della copia del processo verbale di constatazione e l’emissione dell’avviso di accertamento devono necessariamente intercorrere sessanta giorni, salvi i casi di particolare, motivata e provata urgenza.
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