Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In caso di irreperibilità relativa del contribuente, configurabile anche quando quest’ultimo non venga reperito dall’agente postale dopo diversi tentativi di accesso, la notificazione degli avvisi e degli atti impositivi segue la procedura di cui all’articolo 140 c.p.c., il quale richiede la spedizione e l’effettiva ricezione dell’avviso di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 6 aprile 2018, n. 8478.
La vicenda trae origine dalla pronuncia con cui i giudici di seconde cure avevano ritenuto illegittima una cartella di pagamento, in quanto invalidamente notificata seguendo la procedura di cui all’articolo 60 D.P.R. 600/1973.
Essi avevano, infatti, rilevato come il soggetto fosse soltanto temporaneamente irreperibile, e non assolutamente indisponibile, in quanto residente nello stesso Comune in cui andava effettuata la notifica. Pertanto, contrariamente a quanto effettuato, la procedura da seguire era quella prevista dall’articolo 140 c.p.c..
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