Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento con adesione, la sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo continua ad operare anche in ipotesi di abbandono del contraddittorio con diserzione delle successive convocazioni, cessando solo in caso di formale ed irrevocabile rinuncia al procedimento di concordato. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8643 del 28.03.2019.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, a seguito di accesso sul luogo di lavoro, nel quale veniva contestata la fittizietà dei costi relativi ai lavori di ristrutturazione di immobili e, pertanto, seguiva una rideterminazione in aumento del reddito.
Prima che il contribuente impugnasse ritualmente l’atto presso la competente commissione tributaria provinciale, veniva presentata istanza di accertamento con adesione, la quale, ex lege, interrompe il decorso del termine di 60 giorni per presentare ricorso.
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