Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La Rivista delle operazioni straordinarie n. 3/2020”
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, i trasferimenti d’azienda o di rami di esse, se effettuati a favore dei discendenti del de cuius o del coniuge del de cuius, non sono soggetti all’imposta sulle successioni ove sussistano determinate condizioni.
Più precisamente, detti trasferimenti non scontano l’imposta sulle successioni se:
– il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del de cuius;
– i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento (Cfr., circolare AdE n. 3/E/2008, § 8.3.2).
A tal fine, è necessario che i discendenti e/o il coniuge beneficiari del trasferimento aziendale, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, prestino una dichiarazione che indichi la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa (Cfr., Cass. ord. 29.1.2019, n. 2417).
Così come chiarito dalla risposta all’interpello n. 231 del 12.7.2019, deve altresì ritenersi che non decade dall’agevolazione in esame, a condizione che prosegua l’esercizio dell’attività di impresa, il soggetto titolare di un’azienda ricevuta con atto mortis causa, che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o di un ramo di essa.
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