Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’emissione dell’avviso di accertamento ante tempus ne comporta la invalidità, a meno che la deroga non sia giustificata da particolare ragione di urgenza idonea a giustificare l’anticipazione della emissione del provvedimento, laddove “particolare” vuol dire che la ragione deve essere riferita specificamente al contribuente e al rapporto tributario in questione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 19 aprile 2017, n. 9836.
La vicenda trae origine dalla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermava che l’avviso di accertamento da questa notificato alla società contribuente, benché emesso dopo 41 giorni dalla data dell’accesso presso la sede della società, era valido, in quanto esplicitava le ragioni di urgenza che ne avevano determinato la adozione, ravvisate nella imminente scadenza dei termini per l’accertamento.
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