Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Com’è noto, l’articolo 6 D.L. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo che sono stati affidati dall’Ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc..) all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016.
Entro il 15 giugno 2017 i contribuenti avrebbero dovuto ricevere dall’Agente della riscossione, ma – da quanto risulta – non è ancora avvenuto per tutte le posizioni, una comunicazione sull’esito della istanza di definizione agevolata ed eventualmente sulle somme da pagare per fruire dei benefici derivanti dalla rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, che si concretizzano nello stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora.
A tal proposito, occorre evidenziare che le suddette comunicazioni, non solo se neghino in tutto o in parte l’accesso alla definizione, ma – a mio avviso – anche se contengano errori nella liquidazione, sono atti impugnabili, così come peraltro confermato nella stessa comunicazione, dinanzi, a seconda dei casi, alla competente Commissione tributaria, al Tribunale del lavoro, ecc..
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