Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la nota n. 71066 del 15 giugno 2017, con cui fornisce chiarimenti in ordine alle condizioni per accedere alla definizione agevolata delle controversie in materia di accise e di Iva afferente su prodotti energetici, alcol e bevande alcolichedi cui all’articolo 5-bis D.L. 193/2016, che è il decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità 2017, con cui è stata introdotta anche la nota “definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo”.
In particolare, la nota suindicata chiarisce che il limite temporale relativo ai fatti posti in essere antecedentemente al 1° aprile 2010 fa espresso riferimento ai contenziosi sorti a causa della controversa applicazione dell’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 504/1995, che, nella formulazione in vigore fino alla predetta data, disponeva, ai fini dell’abbuono dell’accisa in caso di perdita o distruzione dei prodotti in regime sospensivo, l’equiparazione al caso fortuito ed alla forza maggiore dei fatti dolosi o colposi compiuti da terzi, purché gli eventi verificatisi non fossero riconducibili a fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave, con l’intento di trovare una soluzione nella composizione transattiva.
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