Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È sufficiente che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, non sussistendo la necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14426 del 9 giugno 2017.

La vicenda trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento emesso con riferimento all’imposta di registro, conseguente alla stima di maggior valore dell’immobile oggetto di compravendita, ad opera sia della parte venditrice che acquirente, le quali contestavano la mancanza di motivazione e l’erroneità del valore attribuito al bene.

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