di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il provvedimento di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in quanto non può ritenersi sufficiente il mero richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento, né tantomeno il riferimento alla microzona e alle sue caratteristiche come indistintamente individuate: tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto con riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona.
Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30060, depositata ieri 26 ottobre 2021.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un contribuente di un avviso di accertamento emesso all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, con cui veniva rideterminata la classe di merito e della rendita catastale.
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