di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di notifica di un atto processuale (come il ricorso in appello) tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30997, depositata ieri 2 novembre.
La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, con il quale si accertavano, con metodo sintetico ex articolo 38 D.P.R. 600/1973, maggiori redditi relativi all’anno 2007.
L’atto veniva impugnato presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. I giudici di secondo grado, invece, su appello dell’Amministrazione finanziaria, sostenevano che non fosse stata fornita la prova contraria alla determinazione sintetica del reddito, e cioè che la somma utilizzata per l’acquisto di un’autovettura fosse derivata da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o da redditi esenti o, comunque, esclusi dalla formazione della base imponibile.
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