Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nel 2015 il legislatore ha introdotto, con l’articolo 131-bis c.p., la causa di non punibilità per tenuità del fatto in ossequio ai principi di proporzionalità della pena e di economia processuale.
Tale disposizione prevede che, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (ovvero la pena pecuniaria, da sola o congiunta con la prima), la punibilità sia esclusa qualora, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno (o del pericolo), l’offesa risulti di particolare tenuità e il comportamento non risulti essere abituale.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato l’applicazione di tale istituto anche ai reati tributari per i quali è prevista una soglia di punibilità.
Con specifico riferimento ai reati di omesso versamento, la causa di non punibilità in commento è applicabile a tutte le fattispecie criminose, ivi incluse quelle in cui siano previste soglie al di sotto delle quali è esclusa la rilevanza penale.
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