di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Si ipotizzi il caso in cui Tizio intenda donare al nipote Sempronio (figlio di un fratello) la nuda proprietà della quota di partecipazione da lui posseduta nella società semplice Alfa, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio. Tale società ha “in pancia” fabbricati e terreni non aventi destinazione edificatoria e, inoltre, non può essere valutata in base al suo ultimo bilancio o inventario.
Nella specie, quindi, si pone il problema di verificare se ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni, dovendo determinare il valore della quota societaria che si intende donare, il valore dei fabbricati e dei terreni di proprietà della società semplice possa essere assunto secondo i coefficienti della cosiddetta valutazione automatica (e, quindi, non secondo il loro valore di mercato) ai sensi dell’art. 34, co. 5, D.Lgs. 346/1990.
La conferma è arrivata dall’Agenzia delle entrate la quale, con la risposta all’interpello n. 5 del 5 gennaio 2021, ha osservato innanzitutto che il valore della nuda proprietà della quota di società semplice oggetto di donazione deve essere individuato, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo precedentemente indicato, come differenza tra il valore della piena proprietà della quota e il valore del diritto di usufrutto della quota medesima, secondo i coefficienti indicati nell’art. 17.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata