Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento degli elementi reddituali pluriennali, l’amministrazione finanziaria è legittimata alla rettifica del componente di reddito ad efficacia pluriennale, per ragioni che non dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di esso, sull’esercizio successivo a quello in cui detto elemento è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio. È questo l’importante principio sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8500 depositata ieri 25 marzo.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, con cui l’amministrazione finanziaria disconosceva la componente negativa di reddito data dalla svalutazione in bilancio del credito maturato da una stabile organizzazione in Italia per finanziamenti erogati ad una s.p.a. posta in amministrazione straordinaria.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato dalla società contribuente, aveva affermato che l’Agenzia delle entrate era decaduta dalla potestà di ripresa fiscale, perché non aveva rettificato, nei termini di legge, i redditi della stabile organizzazione per il periodo di imposta 2003 (nel quale era stata per la prima volta effettuata la svalutazione del credito).
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