Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’accertamento induttivo “puro” è una metodologia di controllo che si caratterizza per il minor rigore con cui l’organo accertatore procede nella ricostruzione del reddito del contribuente.

Infatti, l’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che l’Amministrazione finanziaria determina il reddito d’impresa «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti» di gravità, precisione e concordanza.

In ragione di questo minor rigore e della conseguente maggiore probabilità di ledere i diritti del contribuente rispetto agli accertamenti analitici o presuntivi, il citato articolo 39 individua espressamente i gravi casi in cui è possibile adottare tale tipologia di controllo.

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