Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di spese processuali, la ratio legis è quella di non gravare la parte che è stata costretta a rivolgersi al giudice per tutelare un proprio diritto, ma di chiederne il ristoro a quella che tale diritto ha leso, in ossequio alla tutela del diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost.
Infatti, l’articolo 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992 sancisce il principio di soccombenza, prevedendo che le spese del giudizio liquidate con la sentenza debbano essere rimborsate dalla parte soccombente, intendendosi tale quella la cui domanda giudiziale sia stata respinta, anche se per motivi processuali.
A tal fine, il soccombente deve essere individuato facendo ricorso al principio di causalità, per cui obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi (cfr., Cassazione ordinanza n. 930/2015).
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