Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Vediamo, in sintesi, quali sono le novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

IRAP medici
Viene previsto che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso tali strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.
Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta.
L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.

Note di variazione IVA
Si sostituisce l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 per superare alcuni problemi derivanti dalla norma. Infatti, in caso di mancato pagamento dei crediti, le disposizioni vigenti rendono l’IVA addebitata dal cedente o prestatore sostanzialmente non recuperabile.
Tra le altre cose, la norma cerca di distinguere le variazioni da risoluzione (che l’art. 90 della direttiva n. 2006/112/CE impone agli Stati membri di concedere) e quelle da mancato pagamento, disciplinandole in due commi diversi (rispettivamente il comma 2 e il comma 4 del nuovo art. 26).

Estensione reverse charge
Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative allo split payment).
L’efficacia delle norme così introdotte è subordinata all’autorizzazione UE.

Compensazione cartelle esattoriali
Si estendono al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Termini per gli accertamenti fiscali
Si modifica la vigente disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA:
– sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
– si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione. Anche in tal caso dunque si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino all’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;
– viene espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
Le norme così novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).

Riforma sanzioni tributarie amministrative
Si anticipa dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge di delega fiscale.
Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di voluntary disclosure vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
Si introduce, inoltre, la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell’ambito della procedura di voluntary disclosure all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura.
Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso.

Rateazione debiti tributari
Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione.
Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015. Esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

Versamento da parte dei notai dei tributi riscossi
Si apportano alcune modificazioni alla disciplina del notariato, al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle Entrate
Si modifica la norma che attualmente inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito – se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte.
Con l’inserimento di un nuovo periodo, si stabilisce che quando è commessa una violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio), il PM – se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito – deve darne notizia all’Agenzia delle Entrate affinché svolga i propri accertamenti.

Operazioni con Paesi black list
Vengono apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – Controlled Foreign Companies):
– si elimina l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato;
– si prevede un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare tali Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia;
– si stabilisce che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica, a determinate condizioni, anche nel caso di società residenti in Stati membri UE o in paesi SEE che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.

Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria
Si disciplina il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell’ambito delle procedure di risoluzione bancaria.
In particolare, i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di risoluzione dal D.Lgs. n. 180/2015) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né a formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.
Inoltre, i maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell’ente sottoposto a risoluzione.

Reddito di lavoro dipendente
Si modificano le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall’imposizione IRPEF.

Rientro ricercatori
Si proroga al 2017 la norma in materia di rientro dei lavoratori dall’estero, che prevede benefici fiscali consistenti nella detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70% o dell’80%, in base al sesso del lavoratore, in favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015.

Detrazioni per redditi di pensione
Aumentano, a decorrere dal 2016, le detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione. La detrazione risulta pari, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, a:
– 1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
– 1.255 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).
Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, a decorrere dal 2017, la detrazione risulta pari a:
– 1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente); resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
– 1.297 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).
Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

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