Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il sol fatto che la ripresa a tassazione contenuta nell’avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli emergenti dal prodromico processo verbale di constatazione, atteso che non da quest’ultimo dipende necessariamente l’atto impositivo, solo in esso esternandosi ciò che viene constatato ed accertato dall’amministrazione finanziaria. È questo il singolare principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13490 del 18.05.2019.
La vicenda trae origine dalla notifica ad una società di due avvisi di accertamento, relativi alle imposte dirette e all’Iva, emessi a seguito di indagini finanziarie di cui all’articolo 32 D.P.R. 600/1973.
Detti atti impositivi venivano ritualmente impugnati, ma i ricorsi venivano rigettati dai competenti giudici di prime cure e la decisione veniva altresì confermata in sede d’appello.
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