Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, del defunto, ma fa solo sorgere il diritto a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là dei beni lasciati dal defunto. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23019 dell’11 novembre 2016.
Nel caso di specie, ad un erede beneficiato veniva notificata una cartella di pagamento per omessa impugnazione di taluni avvisi di accertamento emessi a carico del defunto. I Giudici di primo e secondo grado annullavano la cartella impugnata, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse considerato che l’erede aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario e, quindi, non poteva essere considerato obbligato verso l’Erario per tutte le somme pretese in forza di obbligazioni alle quali egli era del tutto estraneo.
Al contrario, la Suprema Corte ha osservato, innanzitutto, che è vero che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario si caratterizza rispetto all’accettazione pura e semplice per il fatto che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede e che si producono gli effetti della limitazione di responsabilità.
Tuttavia, ciò non significa che l’accettazione beneficiata dell’eredità determini, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, del defunto, ma fa solo sorgere il diritto dell’erede a procedere al pagamento solo nei limiti dell’attivo ereditario.
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