di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale da parte del contribuente si verificano delle conseguenze molto importanti in termini accertativi.

Nello specifico, è previsto che l’Amministrazione finanziaria determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cd. accertamento induttivo) quando dal verbale di ispezione fiscale risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dalla legge, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore.

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