di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha introdotto una specifica disposizione concernente la definizione agevolata delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 5 L. 130/2022, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o che a questo è subentrato o che ne ha la legittimazione, ha la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in sede di legittimità.
La finalità perseguita dalla norma citata è quella di ridurre il numero dei giudizi in attesa di essere decisi dalla Corte di Cassazione e, quindi, di smaltire l’arretrato.
È previsto che la definizione possa intervenire secondo differenti percentuali di pagamento: previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, qualora tale valore non sia superiore a 100.000 euro e l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia, qualora tale valore non sia superiore a 50.000 euro e l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.
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