di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La legge di riforma del processo tributario ha introdotto una specifica disposizione concernente l’ammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario.

Invero il nuovo comma 4 dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022, recita che: «Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale».

Appare evidente come la novella, sostituendo l’originaria formulazione della norma, da un lato conservi il divieto di giuramento e dall’altro introduca la prova testimonialeMa a quali condizioni?

Preliminarmente si rammenta che la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla portata applicativa del previgente disposto normativo che – come noto – vietava l’assunzione della prova testimoniale, ha sempre  

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