Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale TributarioÈ
Non è dovuto l’aggio di riscossione di Equitalia per violazione dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che vieta gli aiuti di Stato. È questo il principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con sentenza n. 32/1/2016, che consolida il filone giurisprudenziale di merito inaugurato dalla CTP di Torino con ordinanza n. 147/12 e dalla CTP di Latina con ordinanza n. 40/13.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale l’aggio di riscossione, che, come noto, costituisce il compenso spettante ad Equitalia per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore, attiene, per l’appunto, al rapporto tra quest’ultimo ed Equitalia. Pertanto, tale compenso non può essere addossato al contribuente, inteso come soggetto estraneo al predetto rapporto.
In definitiva, il suddetto compenso non trova alcuna ragion d’essere e appare preteso in violazione dei principi costituzionali in materia, in quanto gravante senza una giustificazione e senza un collegamento all’attività effettivamente svolta sul contribuente, con la conseguenza che, essendo scollegato da un’effettiva prestazione resa, costituisce, di fatto, un aiuto di Stato nettamente in contrasto con l’art. 107 del TFUE.
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