Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di notifica di un avviso di accertamento parziale, emesso ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, trova applicazione l’art. 3, comma 4, D.L. 261/1990, che, derogando all’art. 60 D.P.R. 600/1973, prevede la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di notificare tale atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che non è necessaria la redazione di alcuna relata di notifica. È questo il principio sancito dalla CTR Puglia con sentenza n. 1755/25/2016.
Nella pronuncia in commento i Giudici di seconde cure affermano che il procedimento di notificazione di un avviso di accertamento parziale, emesso ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, è conforme al paradigma legale anche in caso di notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di alcuna relata di notifica, né sull’originale, né sulla copia dell’atto.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale l’art. 3, comma 4, D.L. 261/1990, dispone che “Gli avvisi di accertamento parziale di cui all’art. 41-bis D.P.R. 600/1973, possono essere notificati dall’ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa”.
Dunque, la norma citata, che prevede la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di notificare l’avviso di accertamento parziale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deroga la disposizione normativa recata dall’art. 60 D.P.R. 600/1973 e, conseguentemente, le formalità dalla stessa previste, con la conseguenza che non è necessaria la redazione di alcuna relata di notifica.
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