di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di notificazione degli atti processuali nel giudizio tributario, l’articolo 17, D.Lgs. 546/1992, detta le regole riguardanti il “luogo” in cui tale attività deve essere eseguita.
In particolare, la disposizione citata, al comma 1, stabilisce che le notifiche sono fatte: “[…] salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio[…]”. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7059/2014, Cassazione n. 3795/2016, Cassazione n. 27420/2017 e Cassazione n. 16554/2018), la consegna “in mani proprie” “rappresenta […] la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere”.
In tale contesto, un’interessante questione pratica – che si è posta nell’esercizio della professione di difensore tributario – è se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a mani di persona addetta al ritiro, anziché nei confronti del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il c.d. termine breve di impugnazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
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