di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di riscossione, è nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata dal contribuente per illegittimità derivante dall’omessa notifica della prodromica cartella di pagamento, laddove l’Agente della riscossione, riscontrata l’irreperibilità relativa del destinatario, non dia prova della ricezione da parte dello stesso della raccomandata informativa prescritta dalla legge. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13314, depositata ieri 18 maggio.
La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte trae origine dall’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di un contribuente. Più precisamente, la Commissione tributaria regionale della Liguria confermava la sentenza di primo grado osservando che non poteva essere accolta l’eccezione del contribuente circa la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta, in quanto egli non aveva contestualmente impugnato la cartella né aveva contestato la debenza delle somme iscritte a ruolo e neppure eccepito la decadenza dell’Agente della riscossione.
Il contribuente, pertanto, proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
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