di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento, nella ipotesi in cui l’avviso di accertamento venga notificato presso il vecchio domicilio fiscale del contribuente, tale notifica è valida se l’indirizzo è quello indicato nella dichiarazione dei redditi, l’unico da tenere in considerazione in virtù del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 13843, depositata ieri 20 maggio.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento, di cui il contribuente eccepiva l’illegittimità per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento. Il ricorso veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale, ma il giudice di appello, adito dall’Agenzia delle Entrate, riformava la sentenza di primo grado.
In particolare, si affermava che il lamentato vizio di notifica non sussistesse, poiché il contribuente, nelle dichiarazioni dei redditi a partire dall’anno 2006, aveva indicato la precedente residenza anagrafica come quella da tenere in considerazione. Egli, infatti, nell’apposito quadro da compilare in caso di variazione di residenza, aveva inserito il codice relativo al Comune presso il quale era residente prima del trasferimento e ciò – secondo il ragionamento della CTR – aveva indotto l’Amministrazione a considerare la residenza anagrafica ad essa dichiarata.
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