Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di riscossione coattiva, l’Agente della Riscossione non può procedere con l’espropriazione forzata fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, ma deve delegarne in via telematica uno competente in detto territorio. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 4 maggio 2018, n. 10701.
La vicenda trae origine da un duplice provvedimento di rigetto avverso l’impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’Agente della Riscossione nei confronti di un contribuente fuori dal proprio territorio di competenza, in spregio all’articolo 46 D.P.R. 602/1973, e basato su cartelle di pagamento mai notificate.
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