Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il diritto al contraddittorio è previsto per qualsiasi atto di accertamento a tavolino che abbia richiesto un accesso istantaneo presso la sede sociale, dovendosi procedere, anche in questo caso, alla redazione di un processo verbale di chiusura delle operazioni, con conseguente possibilità per il contribuente di comunicare osservazioni e richieste entro i termini di legge. È questo il dirompente principio sancito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3060.
La vicenda trae origine dalla impugnazione di alcuni avvisi di accertamento relativi ad Irap, Ires e Iva dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rigettava il ricorso. La società contribuente proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, che, in accoglimento del gravame, statuiva l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto, anche se esitati in seguito ad accesso presso la sede sociale, non erano stati preceduti dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, come previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).
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