Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con Messaggio 23 gennaio 2018 n. 322 l’Inps ha fornito interessanti chiarimenti in merito all’alveo applicativo dell’articolo 1 D.L. 148/2017, soprattutto per quanto concerne gli effetti della definizione agevolata dei crediti contributivi ai fini del rilascio del DURC.
In particolare, è stato chiarito che la presentazione dell’istanza di accesso alla definizione agevolata dei debiti contributivi consente il rilascio del DURC: quindi, il contribuente, semplicemente presentando entro il 15 maggio 2018 l’istanza di adesione avente ad oggetto i debiti contributivi affidati all’Agente della Riscossione prima del 30 settembre 2017, otterrà l’esito di regolarità contributiva (DURC).
Infatti, l’articolo 54, comma 1, D.L. 50/2017 ha previsto che, nel caso di accesso alla definizione agevolata di debiti contributivi ex articolo 6 D.L. 193/2016, il contribuente ha la possibilità di ottenere, rispetto ai carichi contenuti in cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di adesione, un esito di regolarità contributiva nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’istanza di accesso e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 3 D.M. 30 gennaio 2015.
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