Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

L’ordine di borsa di acquisto o di vendita impartito telefonicamente alla banca dal cliente è valido anche se non registrato ed in assenza di una attestazione scritta dell’esecuzione, poiché né la normativa primaria contenuta nel TUF, né la Delibera Consob n.16190/2007 prescrivono tale adempimento.
E’ questo il principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza del 15 gennaio 2016, n. 612. In particolare, l’art. 57 (registrazione degli ordini telefonici ed elettronici) della Delibera Consob n. 16190/2007 prescrive che gli intermediari devono registrare su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, gli ordini impartiti telefonicamente dai clienti, e devono mantenere evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, nella sentenza indicata, ha osservato che l’art. 57 della Delibera Consob n. 16190/2007, così come la normativa primaria contenuta nel TUF, non prescrivono in nessun punto che l’intermediario debba obbligatoriamente (a pena di invalidità) registrare l’ordine di negoziazione ricevuto telefonicamente e nemmeno dispongono un onere per la banca di invio di una attestazione relativamente agli ordini medesimi.
Su tali basi, la Suprema Corte ritiene pertanto che la registrazione dell’ordine conferito telefonicamente non possa qualificarsi quale requisito di forma, sia pure ad probationem, dell’ordine di acquisto o di vendita in tal modo conferito all’intermediario, tale da precludere, in mancanza, ogni altra prova e che debba escludersi che con le citate disposizioni regolamentari la Consob abbia introdotto un mezzo esclusivo di prova da parte dell’intermediario dell’ordine conferito dal cliente, potendo l’intermediario provare anche in altro modo l’esistenza e la validità dell’ordine comunque ricevuto, seppure non registrato.
Conseguentemente, l’ordine di borsa di acquisto o di vendita, impartito telefonicamente dal cliente, anche se non registrato, può essere provato dalla banca in giudizio con piena libertà di mezzi, anche, eventualmente, attraverso presunzioni (queste non sindacabili in sede di legittimità).

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